Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l’obbligo per tutti i Fisioterapisti iscritti all’Albo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale: le nuove disposizioni entrano in vigore il 15 agosto 2014.
- Il fisioterapista che esercita la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia quando opera in ospedali o ambulatori pubblici, sia quando svolge l’attività presso strutture e studi privati;
- il fisioterapista che lavora come dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, o di altri istituti autorizzati a prestare servizi sanitari.
Cosa copre la RC Professionale Fisioterapisti?
La polizza di Responsabilità Civile Professionale protegge il fisioterapista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi che abbiano subito danni derivanti da errori professionali. Le spese legali per l’assistenza e la difesa dell’assicurato vengono rimborsate per un ammontare che non superi il 25% del massimale scelto.
L’assicurazione professionale fisioterapisti tutela il fisioterapista anche in caso di rivalsa da parte della struttura, della clinica o dell’istituto a cui presta la propria opera, che lo ritenga personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.
Alcuni esempi di errori o negligenze imputabili al fisioterapista sono:
- risultati curativi rilevati come inutili o dannosi;
- accertato mancato recupero di alcune funzioni motorie in seguito ad un intervento del fisioterapista;
- avvenuta degenerazione di situazioni che avrebbero potuto essere curate con maggiore probabilità di successo.
Di seguito trovi le istruzioni per attivare la polizza professionale in convenzione con la FNOFI,