Il 1 marzo 2024 con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti i requisiti minimi che le polizze assicurative per le strutture e gli esercenti la professione sanitario dovranno rispettare.
Pur sottolineando che le compagnie assicurative avranno 2 anni di tempo per adeguarsi ai nuovi standard, Italiana Assicurazioni ha voluto tranquillizzare la FNOFI, gli OFI e gli iscritti, chiarendo la sua posizione in merito alle nuove direttive.
Di seguito la lettera di Italiana Assicurazioni del 4 marzo 2024:
“A circa 7 anni di distanza, dall’entrata in vigore della legg3e 24/2017 (legge Gelli Bianco), sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale del 1 marzo 2024 i requisiti minimi per le polizze assicurative per strutture ed esercenti la professione sanitaria.
Andiamo ad analizzare quali sono gli articoli impattanti per la professione sanitaria di Fisioterapia:
All’art.1 vengono fra l’altro definiti i soggetti obbligati:
- Esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti e nelle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria.
Tale attività può essere svota in libera professione, anche in convenzione con il SSN, al di fuori della struttura o all’interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto;
- Struttura: la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie favore di terzi.
All’art. 4 vengono stabiliti i massimali minimi di garanzia:
- Per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, il massimale viene così stabilito: € 1 milione per sinistro con un massimale annuo non inferiore ad € 3 milioni;
- Per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgo attività chirurgica, ortopedica anestesiologia e parto, il massimale viene così stabilito: € 1 milione per ciascun sinistro con un massimale annuo non inferiore ad € 3 milioni.
All’art. 5 viene stabilita l’efficacia temporale del contratto.
- Le coperture assicurative vengono prestate nella formula claims made (non si tiene conto della data di accadimento del fatto, ma della data in cui l’assicurato riceve per la prima volta la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato), e devono:
- prevedere una garanzia pregressa, riferita a fatti generatori della responsabilità verificatisi nei 10 anni antecedenti la stipula della copertura assicurativa, per le richieste di risarcimento ricevuta in vigenza della copertura assicurativa stessa;
- prevedere in caso di cessazione volontaria e definitiva dell’attività lavorativa, una garanzia postuma per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni i successivi alla cessazione dell’attività, e riferiti a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di validità della polizza. Tale garanzia è estesa in favore degli eredi dell’assicurato.
ECM: L’art. 38 bis, del DL 152/2021 prevede la non efficacia delle polizze assicurative per gli esercenti la professione sanitaria, che non abbiano adempiuto almeno al 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua, a decorrere dal triennio 2023->2025. In attesa di conoscere le concrete modalità di attuazione dell’art. 38 bis del decreto sopra riportato, si sottolinea che il riferimento a decorrere dal triennio formativo 2023->2025, implicherebbe che, solo a partire dal gennaio 2026, sarebbe possibile dare rilievo “all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile
Alla luce di quanto sopra esposto, ed in relazione alla polizza RC Professionale alla quale i fisioterapisti iscritti FNOFI, possonio aderire segnaliamo quanto segue:
- relativamente all’art.1 la copertura assicurativa soddisfa i criteri stabiliti nel decreto legge, in quanto le garanzie di polizza sono valide ed operanti per i dipendenti di struttura pubblica e privata, e per i liberi professionisti;
- particolare attenzione deve essere prestata dalle Società tra professionisti che, oltre ad essere iscritte alla sezione speciale delle STP, devono provvedere per statuto e per obbligo normativo alla sottoscrizione di una polizza RC Professionale a copertura della responsabilità contrattuale, di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi, dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura. Da ciò deriva che non è sufficiente la polizza che il singolo professionista stipula per la propria Responsabilità professionale per tenere indenne la struttura dalle richieste di risarcimento. La struttura dovrà gestire la vertenza, e successivamente, dopo aver informato il professionista sanitario che è giunta una richiesta di risarcimento che potrebbe scaturire da un comportamento colposo del professionista stesso, potrà poi rivalersi in proprio o per il tramiate del proprio assicuratore;
- il massimale “minimo “previsto dalla polizza attualmente in vigore, soddisfa il requisito minimo richiesto di € 1 milione per sinistro, ma non quello per anno assicurativo stabilito dal decreto legge in € 3 milioni. Consigliamo pertanto di aderire alla polizza utilizzando il massimale di € 5 milioni per sinistro e per anno assicurativo, al premio di € 44,00 annui, che soddisfa interamente le richieste del DL;
- precisiamo che gli assicuratori entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, adeguano i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi previsti dal decreto;
- efficacia temporale del contratto: la polizza soddisfa e supera i criteri stabiliti nel decreto legge: Prevede infatti garanzia pregressa e postuma illimitati.
Riteniamo pertanto, con soddisfazione, poter affermare che i professionisti sanitari iscritti a FNOFI, godono del miglior prodotto assicurativo presente sul mercato, e sottoscrivendo la polizza in convenzione continuare a svolgere con serenità la delicata professione del Fisioterapista.
E’ disponibile una convenzione assicurativa a condizioni di particolare favore per i fisioterapisti iscritti OFI BA-BAT-TA. Vi invitiamo a porre particolare attenzione alla polizza di Tutela Legale in ambito penale, unica garanzia esclusa dalla polizza RC Professionale in convenzione con FNOFI, ed alla polizza per le STP. Trovate i link alle varie coperture assicurative.”